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Sanzioni

Nel caso in cui si verifichi che un certificatore energetico o comunque un professionista qualificato e abilitato alla redazione dell’APE esegua un Attestato di Prestazione Energetica oppure una relazione tecnica senza rispettare i criteri e le metodologie stabilite dalla normativa vigente sono previste sanzioni che variano tra i 700 e i 4.200 euro. Le sanzioni APE vengono applicate dalle Regioni, che hanno anche l’obbligo di comunicare l’inadempienza del soggetto all’ Ordine professionale di riferimento.

Inoltre, per il certificatore che rilascia un APE in cui vi sono dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali è prevista anche una sanzione pari all’80% della parcella. L’autorità che applica questa sanzione dovrà poi avvertire il collegio professionale di riferimento del certificatore, che potrà poi decidere se applicare o meno altri provvedimenti disciplinari.
Va ricordato infine che l’APE viene reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. Pertanto, in caso di attestazioni false da parte del soggetto certificatore l’articolo prevede gravi sanzioni ed anche ipotesi di reato. E’ importante quindi che le dichiarazioni rese dai tecnici siano assolutamente veritiere.
In seguito alle modifiche al Decreto 63/2013, convertito nella Legge 90/2013, sono previste gravi sanzioni per proprietari, locatari o responsabili alla vendita (come ad esempio le agenzie immobiliari) nel caso in cui al momento della contrattazione, della vendita o dell’affitto l’immobile non sia dotato dell’Attestato di Prestazione Energetica APE.
In particolare, in caso di vendita di un immobile privo del certificato energetico, il venditore incorre in una sanzione che varia tra i 3.000 e i 18.000 euro. Se invece l’immobile viene affittato senza essere dotato di Attestato di Prestazione Energetica, il locatario incorre in una sanzione che varia tra i 1.000 e i 4.000 euro. Infine, in caso di annunci immobiliari di vendita o affitto sprovvisti dei i parametri energetici richiesti (indice di prestazione energetica globale e classe energetica) la sanzione amministrativa prevista per il responsabile dell’annuncio varia tra i 500 e i 3.000 euro.
In ogni caso, è importante sapere che il pagamento della sanzione amministrativa per la mancata allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica ai contratti di compravendita o di affitto degli immobili non esenta il responsabile dall’obbligo. Egli dovrà pertanto provvedere a far redigere il certificato energetico dell’immobile in questione e a presentarlo.