Tutti quelli che non rispettano la normativa non allegando l’APE al proprio contratto di vendita o di locazione andranno incontro a sanzioni, secondo quanto previsto dall’ articolo 15 del D.Lgs 192/05, modificato con l’entrata in vigore della legge 90/2013
Il decreto legge 63/2013 fa obbligo di allegare un certificato APE a qualunque transizione immobiliare, come l’affitto, la compravendita o la donazione di uno stesso. Anche nel caso in cui vorresti inserire un annuncio relativo alla locazione o alla vendita di un immobile, può essere utile ottenere tale certificato, così come in caso di ristrutturazione. L’Attestato di Prestazione Energetica non va confuso con l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), in quanto
quest’ultimo non richiede l’intervento di un ente certificatore, ma è redatto invece dal direttore dei lavori. In questo caso si parla di “proposta” di assegnazione di classe energetica, ma non di una
assegnazione vera e propria con un valore legale certificato, come invece avviene nel caso dell’APE.
Inizia a compilare la form di richiesta. Non preoccuparti di non avere da subito tutti i documenti necessari. Potrai salvare i progressi effettuati nella compilazione e riprendere da dove hai lasciato quando avrai recuperato i documenti che saranno richiesti. Se hai bisogno di ulteriori copie autenticate potrai richiederle in fase di compilazione. Potrai integrare la tua richiesta anche con ulteriori documenti catastali. Al termine della compilazione ti sarà richiesto il pagamento, che può avvenire a mezzo bonifico o paypal.
Appena verificata la transazione, la tua pratica sarà lavorata, e se completa di tutte le informazioni ti sarà anticipato il certificato via mail, altrimenti ti sarà chiesto di provvedere ulteriore documentazione. A completamento, l’originale ti sarà spedito con corriere espresso. Ma se hai urgenze particolari o risiedi in una zona dove la consegna è problematica, potrai richiedere il certificato digitalmente in formato P7M, valido a tutti i sensi di legge negli atti di compravendita.
Il prezzo finale di un APE viene ottenuto partendo dalla quota base indicata di 40 €, come indicato nella Home, valida per tutte le regioni. Ad essa vanno aggiunti gli oneri regionali, che sono invece variabili, in quanto le regioni godono di una certa autonomia, in virtù del fatto che anche la nomina dei certificatori avviene a livello locale.
Nel totale del proforma vanno inserite le spese di istruttoria e il trasporto. Compila la nostra form di richiesta senza alcun impegno per sviluppare il costo specifico per il tuo documento.
APE sta per Attestato di Prestazione Energetica, ed è un documento che attesta il livello di prestazione energetica di un immobile, un edifico, un appartamento o unità abitativa. Tale documento è redatto da personale competente attraverso software specifici ed è certificato secondo normativa vigente da funzionari preposti a tale scopo. In questo modo si può ottenere un’istantanea chiara e oggettiva del proprio immobile dal punto di vista dell’efficienza energetica e del rispetto dell’ambiente, cosa molto importante in fase di valutazione economica per acquisto o locazione
L’APE indica la performance energetica di un immobile e non può essere elaborata on line ma solo ordinata. L’attestato di prestazione energetico è redatto da tecnici abilitati in Regione che sotto la propria responsabilità registrano e rilasciano i certificati inviandoli alla Regione di competenza, pertanto i certificati sono validi.
Il nostro vantaggio competitivo consiste nel fatto che i nostri tecnici gestiscono una grossa quantità di certificati riuscendo in questo modo a mantenere il loro prezzo più basso e contenuto rispetto ad uno studio classico e gli altri competitor. Inoltre, il nostro servizio preparatorio di recupero documentale e compilazione del form con i dati e le caratteristiche dell’immobile e degli impianti esistenti li aiuta ad essere più veloci in tutto lo sviluppo del documento.
L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.